Funghi & Tartufi

I Funghi e i prodotti del sottobosco

Le normative vigenti ( LR 2/77; LR 11/88 ; LR 6/96( FUNGHI) ---- L. 16/12/1985 n 752 LR n 2/9/91 n.24; LR.25/6/96 n.20 (tartufi) ) prevedono l’obbligo del possesso di un tesserino di autorizzazione di validità giornaliera, settimanale ,mensile o semestrale da acquistare presso gli enti di gestione e disciplinano la raccolta dei funghi epigei ( commestibili o non ) fino ad un massimo giornaliero di kg.3 a persona ( fatto salvo l’eventuale raccolta di esemplari unici eccedenti il peso ) di cui non + di 1 kg. di ovuli buoni o di prugnoli; la raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita previa autorizzazione, che viene rilasciata previo superamento di apposito esame teso ad accertare le corrette conoscenze atte ad un esercizio rispettoso dell’ambiente e delle normative vigenti , per tutti i cittadini con età dai 14 anni in poi. Il limite massimo giornaliero per persona è di kg.1 (eccetto il caso della raccolta di un solo esemplare di peso superiore). MODALITA’ di RACCOLTA: a mano, con un coltello , senza danneggiare le altre parti delle piante, o l’humus del terreno, di giorno(a partire da un’ ora prima fino ad 1 ora dopo il tramonto) nei giorni di : martedì, giovedì, sabato e domenica. Sono vietati l’uso di rastrelli , uncini ,o altri mezzi atti a danneggiare lo strato humifero del suolo. Per i tartufi la raccolta va fatta con non più di 2 cani per ciascun cercatore e con una apposita vanghetta, con calendari di raccolta diversi a seconda delle specie e delle zone ( pianura, collina,)o di particolari condizioni atmosferiche.

I Funghi

Tra le attività delle GGEV è prevista anche la vigilanza sulla raccolta dei funghi: questa pagina ha lo scopo di rendere pubbliche le informazioni sulle leggi che regolamentamentano la raccolta dei funghi sul territorio della nostra provincia.

La Legge regionale n. 6 del 1996, ha innovato le modalità di raccolta dei funghi in Emilia- Romagna. Per la prima volta, in base a quanto previsto dalla legge quadro nazionale, viene introdotto l'obbligo di una autorizzazione alla raccolta, prevedendo nel contempo norme particolari di tutela ambientale.
Negli ultimi anni è infatti aumentato di molto il numero dei raccoglitori e, in assenza di una attenta regolamentazione, possono prodursi danni rilevanti all'ambiente naturale e alle sue risorse. Infatti, i funghi che raccogliamo costituiscono la parte riproduttiva, visibile (carpoforo) di un organismo più complesso, non visibile (micelio) che vive nel terreno in rapporto intimo con le radici delle piante o di detriti vegetali. Una raccolta non corretta o indiscriminata può recare gravi danni alla vita e alla riproduzione di questo organismo e, di conseguenza, all'equilibrio dell'ecosistema di cui è parte vitale e insostituibile.

Regole per la raccolta

ATTENZIONE!!! Non raccogliete funghi decomposti, che presentano odori sgradevoli, carne molle o tendente alla liquefazione; potrebbero nuocere alla vostra salute. Ricordate che ogni anno si verificano in Italia centinaia di casi di intossicazione, anche mortali, causati dall'ingestione di funghi velenosi. Per prudenza raccogliete solo le specie di funghi commestibili che conoscete bene e, se avete dei dubbi, rivolgetevi al più vicino Centro Micologico o al Servizio Igiene Pubblica della vostra Azienda Usl.

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei occorre • un tesserino di validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale, utilizzabile nel territorio in esso indicato. • I tesserini si acquistano, al costo stabilito dagli enti, presso le Comunità montane, i Consorzi di gestione dei parchi, le Province e gli esercizi pubblici convenzionati. • Il tesserino, accompagnato da un documento di identità, deve essere esibito su richiesta del personale di vigilanza. • La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica • La raccolta è consentita nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto. • L'attività può essere esercitata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, purchè apposite tabelle non ne segnalino il divieto. • Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg di funghi al giorno di cui non più di 1 kg di Ovuli buoni (Amanita caesarea) e 1 kg di Prugnoli (Calocybe gambosa). • Regole particolari sono stabilite per i residenti nelle zone montane e per i proprietari. • E' vietata la raccolta di Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso, • E' vietata la raccolta di esemplari di porcini (Boletus edulis, B. pinicola, B. aereus, B. reticulatus) con un cappello di diametro inferiore a 3 cm • E' vietata la raccolta di Prugnolo (Calocybe gambosa) e Galletto (Cantharellus cibarius) con cappello di diam.inferiore a 2 cm. • La raccolta va effettuata manualmente o mediante l'uso di un coltello evitando di strappare i funghi e, con essi, parte del micelio sotterraneo. • E' vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno. • I funghi raccolti vanno puliti sommariamente sul posto e conservati in appositi contenitori rigidi aerati in modo da evitare fenomeni di compressione e fermentazione e da consentire la disseminazione ulteriore delle spore. • Va assolutamente evitato l'utilizzo di sportine di plastica, carta e simili. • E' vietato il danneggiamento intenzionale dei funghi di qualsiasi specie, che non vanno mai staccati per essere abbandonati sul terreno. Ricordiamo che anche i funghi non commestibili svolgono importanti funzioni negli equilibri della natura. • A carico dei trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, il ritiro del tesserino.

A cura del RAGGRUPPAMENTO GGEV REGGIO E. cell 335201316 sede via Lombroso 1 42122 Reggio E.

Clicca QUI per scaricare in formato pdf l'elenco dei luoghi in cui puoi acquistare i tesserini per l'anno 2010

Clicca QUI per scaricare in formato pdf il regolamento 2010

I Tartufi

Il Tartufo è un fungo ipogeo(che vive sotto terra) e come tutti i funghi ha un apparato radicale costituito da un intreccio spesso, fitto, ramificato e molto esteso, di filamenti biancastri: le IFE.

Il frutto, a forma di tubero, è costituito da una massa carnosa, detta GLEBA, rivestita da una sorta di corteccia chiamata PERIDIO. Le caratteristiche di struttura ed il colore di queste parti permettono di distinguere facilmente i vari tipi di tartufo.

Il tartufo è costituito in alta percentuale da acqua e da sali minerali assorbiti dal terreno tramite l’apparato radicale dell’albero con cui vive in simbiosi.

Il tartufo bianco d’Alba assume colorazioni diverse determinate proprio dalla pianta con cui vive e si sviluppa: si va dal bianco a volte con venature rosate, al grigio tendente al marrone.Le radici, attorno alle quali il micelio trova le condizioni per generare il tartufo, sono principalmente quelle del Pioppo, del Tiglio, della Quercia, del Salice e, secondo alcuni, anche delle Viti.

Dopo la sua formazione, il tartufo diventa un vero e proprio parassita, succhiando la linfa che la radice della pianta simbionte estrae dal terreno ricavandone profumo sapore e colore.

LA STAGIONE DI MATURAZIONE va dalla fine di Agosto a Gennaio e ogni radice produce, in genere, un solo tartufo per anno, sempre che essa non venga tagliata dai cercatori durante la fase di raccolta o dai bracconieri che zappano senza l’aiuto del cane, ma a caso.

L’AMBIENTE IN CUI CRESCE : l’ambiente ideale del tartufo bianco d’Alba (Tuber Magnatum Pico) è il bosco di Querce , ma lo si può trovare anche lungo le sponde dei corsi d’acqua o dei fossati popolati di Salici e Pioppi, nei giardini e nei viali di Tigli. Ovviamente occorre un terreno adatto; ideale è quello calcareo oppure argilloso calcareo con presenza di silice. Ha pure importanza l’altitudine: è molto raro oltre i 600-700 metri, ma il tartufo è imprevedibile, può nascere ovunque si trovi l’apparato radicale di un albero ad esso congeniale, anche in una vigna, dove un Salice o una Quercia abbiano attecchito.


I terreni umidi, ricchi di vegetazione e poco esposti al sole sono i più adatti.

L.R. 24/1991
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel Territorio Regionale
In attuazione della Legge Nazionale 16 Dicembre 1985 n.752

Titolo II
Procedimento per il riconoscimento delle tartufaie
Art.3
1. Le tartufaie controllate coltivate di cui all’Art 3 della L. 752/1985 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente Legge.
(…)
Art.5
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell’Art.3 della L.752/1985.
4.bis Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l’apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, Gli Enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d’acqua demaniali.

Titolo III
Della raccolta del tartufo
CapoI
Autorizzazione e modalità
Art.8
Autorizzazione alla raccolta
1. L’attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall’Ente delegato.
2.La domanda di autorizzazione è presentata all’Ente delegato (La PROVINCIA)nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica..
3. L’autorizzazione consiste nel rilascio di apposito TESSERINO DI IDONEITÀa praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all’esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia (tutti argomenti dell’esame stesso).
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno VALORE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE.
5. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore a quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario,l’usufruttuario o coltivatore del fondo, nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

Art.9
Commissione d’esame
1. l’esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli Enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d’esame sono composte:

(…)
Art.10
Tesserino di idoneità
1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovabile su domanda del titolare senza ripetizione dell’esame di cui all’Art.8
2.Quando l’autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.
3. La giunta Regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il Territorio Regionale.

Art.11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca e raccolta di tartufi è regolata dalla
L.R. 29/12/1980 n.60, come integrata dall’Art.3 della L.R.28/01/1991 n.3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell’Art.8 della presente Legge.

Art.12
Modalità di raccolta
1.La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con

2. Sono in ogni caso vietate:

3. Il raccoglitore ha l’obbligo – subito dopo la raccolta- di riempire ogni buca che abbia aperto.
4. Nella zona di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero  raccoglibile per cercatore,è di 1 Kg. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
Art.13
Calendario
1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente Legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell’anno;nel restante territorio regionale sono consentite nei soli periodi seguenti:


Specie di Tartufo

Periodo di raccolta

  • Tuber magnatum (tartufo bianco)

 

dal 1° Sett. al 20 Genn. x zone di pianura
dal 20 Sett. al 20 Genn. x zone di collina

  • Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato)

dal 1° Nov. al  31 Marzo x tutte le zone

  • Tuber aestivum (scorzone estivo)

dal 1° Maggio al 30 Giugno x le zone di pianura
dal 1° Maggio al 31 Luglio x zone di collina

  • Tuber uncinatum (Scorzone autunnale)

dal 20 Sett. al 31Genn. x tutte le zone

  • Tuber brumale e sua varietà moschatum

(trifola nera invernale)

dal 1° dic. al 30 Aprile x tutte le zone

  • Tuber albidum (bianchetto)

dal 1° Nov. al 31 Marzo x zone di pianura
dal 1° dic. al 30 Aprile x zone di collina

  • Tuber macrosporum (tartufo nero liscio)

dal 1° Sett. al 20 Genn. x zone di pianura
dal 20 Sett. al 20 Genn. x zone di collina

2. Agli effetti del presente calendario, si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n.9 Emilia e n.16 Adriatica e zone di collina, quelle a sud delle stesse.
(…)
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei Centri od Istituti di ricerca specializzati e sentita la Provincia interessata, può autorizzare Enti o Associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.

Art.15
Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica
1.La ricerca e raccolta dei tartufi

sono consentite con l’ausilio di un solo cane per cercatore.

2. La Regione, sentiti gli Enti delegati, può con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al C1, qualora si manifesti il pericolo di alterazioni dell’ecosistema o dell’equilibrio faunistico.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e raccolta dei tartufi, è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.
4. La ricerca e la raccolta di tartufi sono vietate:
a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie, nei giorni in cui

Art.16
Viglilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente Legge compete agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato. Alle Guardie Venatorie Provinciali, Polizia Municipale, alle Guardie Ecologiche Volontarie nominate dalle Province, dalle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell’Ambiente.

Art.18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente Legge ed alla L.752/1985 sono determinate nella misura seguente:

INFRAZIONI

Pagamento
Minimo

Pagamento Massimo

a) -Ricerca e raccolta di tartufi senza l’ausilio del cane addestrato
-  con l’ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all’Art.15
-  e più di due cani in tutte le altre fattispecie

 

€ 516,00

 

€1.549,00

b) Scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell’Art.12

 

€ 516,00

 

€ 1.549,00

c)Lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: x ogni 1.000m2

 

€ 516,00

 

€1.549,00

d) - Apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o
-  mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta:
x ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d’arte

 

€ 103,00

 

€516,00

e)Ricerca e raccolta di tartufi senza il tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità entro 20gg dalla data di contestazione dell’infrazione all’autorità dell’Ente delegato.

 

€ 516,00

 

€1.549,00

f) Ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purchè adeguatamente tabellate, nel periodo di 15 anni dalla data di messa a dimora dell’impianto.

 

€516,00

 

€1.549,00

g) Ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto(con esclusione delle tartufaie coltivate)

 

€516,00

 

1.549,00

h) Raccolta di tartufi oltre i limiti massimi consentiti per cercatore

 

€154,00

 

€464,00

i) Raccolta di tartufi immaturi

 

€154,00

 

€464,00

l) Ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto

 

€ 516,00

 

€ 1.549,00

m) Ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali:

 

€ 516,00

 

€ 1.549,00

n) Ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle AFV e ATV e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti di cui all’Art.15:

 

€ 516,00

 

€ 1.549,00

o) Apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’Art.3 L:752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate:

 

€ 516,00

 

€ 1.549,00

s) mancata segnalazione della presenza di cui al C3 dell’Art.15 (la sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori)

 

€ 51,00

 

€ 154,00

ORGANO COMPETENTE a ricevere i verbali: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE