La Caccia

 

Ambiti territoriali di caccia

(tratto da www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/consigli_tecnici/caccia/sezione_caccia.htm)

"La legge 157/92 all’art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, mentre sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (art.14). La L.R. 8/94 definisce gli ATC (ambiti territoriali di caccia) strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell´esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza che svolgono le attività di interesse pubblico sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna. (art.31) La Provincia definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, con riferimento: ai confini naturali o alle opere rilevanti; ai comprensori omogenei di gestione faunistica; alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall´approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti precedentemente. Detta perimetrazione puo´ essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La perimetrazione tiene conto dell´esigenza di conservare l´unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu´ province sono perimetrati con provvedimento assunto d´intesa fra le Province contigue. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell´ATC stesso ed è controllato dalla Provincia (art. 30) Sono organi dell´ATC: il Presidente; il Comitato direttivo; l´assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell´ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell´art. 13 della legge n. 349/1986, residenti nei comuni inclusi nell´ATC; il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all´Albo dei revisori contabili. Il Comitato direttivo dell´ATC à composto: per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio; per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio; per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio; per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell´ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l´ATC. Per garantire l´effettiva rappresentanza delle quattro componenti, i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non devono essere in possesso del tesserino regionale per l’esercizio della caccia fatta salva l´esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo. (art 32) Gli ATC, per l´espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni. Tra i compiti degli ATC sono da ricordare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l´incremento delle popolazioni animali selvatiche; la difesa delle colture e l´erogazione dei contributi per la prevenzione e l´indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. (art. 33)" ( da Ermesambiente REG.E.R.)

Struttura territoriale degli ATC della provincia di Reggio Emilia (RE)

atc reggio emilia

1: Boretto, Brescello, Campegine, Castelnuovo di Sotto, Gattatico, Gualtieri, Poviglio, Sant’Ilario d’Enza. RE 2: Bagnolo di Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, S.Martino in Rio. RE 3: Albinea, Baiso, Bibbiano, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Cavriago, Canossa, Montecchio Emilia, Quattro Castella, S.Polo d’Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano. RE 4: Busana, Castelnuovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo.

La tutela dei nidi

In relazione ad alcuni episodi di distruzione non accidentale di nidi di fauna selvatica , che ci sono stati riferiti, invitiamo tutti i cittadini a riflettere sulla necessità di rispettare tutti gli animali presenti nel nostro territorio. Prima di tutto per il nostro benessere : l’equilibrio degli ecosistemi , piante, animali, natura, porta benessere anche alla nostra vita umana. Il nostro pianeta non ci appartiene : lo condividiamo con tutte le forme di vita , che sono in relazione le une con le altre e, anche se a volte non sembra, anche con noi. Infine ci sono leggi che tutelano la fauna, ed in particolare, per quanto riguarda i nidi ed i piccoli:.

* La legge 11/02/1992 n.157 ”Norme per la protezione della fauna selvatica ed omeoterma” sancisce, all’art.1, che” la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. All’art. 2 comma 1. afferma che”fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”

*La Legge della Regione E.R. del 19/08/1994 n34, (con le modifiche apportate dalla L.R. del 16/02/2000) ”Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” all’art.29comma 1 sancisce che: “Salvaguardia dei nidi: E’ fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica …. Comma 2: chi raccoglie uova o nuovi nati di fauna per salvaguardarli da distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre 24 ore al competente Ufficio Provinciale o ad una Guardia Venatoria …. Affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela. ” La stessa L.R. all’art.61 lettera f) prevede la sanzione amministrativa da €51,00 ad € 309,00 “

Invitiamo quindi tutti i cittadini a riflettere sul valore del rispetto della fauna selvatica, sancito anche dalle leggi dello Stato Italiano e della nostra Regione ed a mettere in opera opportune modalità di comportamento, che evitino danni, quali la distruzione dei nidi, la asportazione o la distruzione delle uova o dei piccoli.

Bocconi avvelenati

SE IL NOSTRO CANE MANIFESTA I SINTOMI DELL’AVVELENAMENTO, O TROVIAMO BOCCONI AVVELENATI … COSA DOBBIAMO FARE?

Per salvare il cane : ci rivolgiamo al nostro veterinario di fiducia Per evitare altri avvelenamenti e danni ad altri cani: Dobbiamo avvisare tempestivamente le autorità competenti per legge e denunciare il fatto, anche perché si cerchino e si possano trovare e punire i comportamenti non corretti.

*Polizia Provinciale di Reggio E. tel.0522792222

*Corpo Forestale dello Stato 1515

*il Sindaco del Comune competente

*Carabinieri 113